Chi siamo

La nostra Vision


Diritti, dignità, integrazione e benessere per tutte le persone, a partire dalle più fragili.

La nostra Mission


Tutelare i diritti e la dignità delle persone più fragili e delle loro famiglie che si rivolgono a noi. Diffondere la cultura dell'inclusione e realizzare l'integrazione delle persone diversabili che seguiamo. Offrire loro anche occasioni e strumenti per il benessere psicofisico.

La nostra storia


L’Associazione Gruppo Accoglienza Disabili è nata nel 1984 grazie alla volontà di alcuni giovani e adulti della parrocchia S. Eusebio di Cinisello Balsamo di favorire l’integrazione dei ragazzi con disabilità e contribuire ad abbattere le numerose barriere culturali e architettoniche esistenti nel territorio in quegli anni.

1984 - 1994 I PRIMI DIECI ANNI DI PERCORSI DI INTEGRAZIONE
Nei primi anni ottanta la situazione delle persone in situazione di handicap era diversa rispetto ad ora e il concetto di integrazione aveva necessità di essere promosso. La maggior parte delle persone con disabilità erano chiuse in casa o, nel caso dei ragazzi, uscivano solo per frequentare servizi specifici per disabili. Anche i famigliari non uscivano con i loro ragazzi perché spesso si vergognavano avendo già vissuto dolorose esperienze di rifiuto e di allontanamento nel frequentare i diversi luoghi di aggregazione. Anche l’inserimento di alunni con disabilità nelle cosiddette scuole “normali” era molto difficile.
La prima azione dei volontari è stata di rassicurare e convincere i famigliari a far uscire i loro ragazzi, facendo così in modo che la loro diventasse una presenza visibile, che ha poi fatto nascere nuove e positive relazioni.  
Sono state realizzate iniziative di partecipazione alla vita comunitaria della parrocchia e poi si sono aggiunti altri eventi organizzati da altre realtà sociali, sportive, culturali e aggregative, accessibili a tutta la cittadinanza.
Nel corso degli anni l'Associazione attraverso i suoi volontari ha condiviso e approfondito le cause delle difficoltà che vivevano le persone con disabilità e le loro famiglie rispetto ai loro bisogni sanitari, educativi, sociali ed economici, nonostante già ci fossero normative, locali e nazionali, che prevedevano specifiche tutele e sostegni per i più fragili. 
Il GAD ha collaborato con le istituzioni pubbliche territoriali e con realtà sociali private per promuovere e implementare interventi, servizi e buone prassi che, nel rispetto delle indicazioni normative, garantissero una presa in carico globale delle persone con disabilità e un adeguato sostegno alla famiglia in un’ottica di piena integrazione scolastica e sociale. 

1994
Il GAD è iscritto al Registro Generale del Volontariato di Regione Lombardia e così accede di diritto alla partecipazione ai diversi tavoli di confronto e concertazione locali, provinciali e regionali sui temi della disabilità e non autosufficienza e alla possibilità di essere destinatario del 5 per mille.
L’Associazione partecipa alla costituzione della Cooperativa Sociale Il Torpedone di Cinisello Balsamo, con l’obiettivo di favorire l’attuazione di servizi per l’integrazione e tempo libero tra cui la sperimentazione del servizio di intervento educativo nelle scuole cittadine, condivisa anche con l’ANFFAS e l’Amministrazione comunale, e un servizio per l’autonomia sociale e lavorativa di giovani con disabilità

1995
Il Gad promuove la costituzione del Comitato Locale per l’eliminazione delle barriere Architettoniche (CLEBA) a cui aderiscono le Acli e Anffas territoriali. Il CLEBA ha collaborato con i tecnici comunali e con l’Assessorato di competenza in diversi interventi finalizzati a migliorare l’utilizzo della città da parte delle persone con disabilità, tra i quali il Progetto “Percorsi di vita tra le barriere della città” al quale hanno partecipato scuole e cittadini con fragilità. Percorrere con architetti e studenti i loro percorsi quotidiani nella città, ha permesso di individuare le barriere architettoniche promuovendone l’eliminazione da parte dell’Ente Locale. Il progetto è poi diventato oggetto di un libro che è stato inviato a tutti i comuni italiani capoluoghi di provincia.

1996/1997
In collaborazione con la Caritas decanale, i Gruppi di Volontariato Vincenziano e la cooperativa sociale Il Torpedone e il patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo sono stati organizzati una serie di incontri dal titolo “Quali i diritti dei cittadini non –autosufficienti?"

1997
Organizzazione del Convegno “Cinisello Balsamo una comunità a misura di handicap. Dal diritto ad una nuova cultura dell'integrazione” in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Comitato Cittadino Genitori delle Scuole e degli Istituti scolastici. Partecipano rappresentanti istituzionali, realtà sociali territoriali e illustri esperti nazionali.

1999
Il GAD partecipa attivamente al confronto per la definizione dell’Accordo di programma per l’integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap. Il documento viene sottoscritto tra Comune di Cinisello Balsamo, ASL Milano, Azienda Ospedaliera e Ufficio Scolastico Provinciale. Sicuramente uno dei primi Accordi a livello nazionale.

2003
Avvio di percorsi di sperimentazione in alcune scuole cittadine della Metodologia di apprendimento cooperativo, per facilitare l’inclusione scolastica e l’apprendimento per gli alunni in situazione di handicap.

In collaborazione con la Caritas Decanale, viene avviata la sperimentazione e promozione della Metodologia Pedagogia Genitori all’interno di alcune parrocchie cittadine.

2007-2009
Viene realizzato il progetto “Con i nostri occhi”, lo strumento di applicazione della Metodologia Pedagogia dei genitori, che prevede la scrittura da parte dei genitori di un libretto che presenta i loro figli, visti e raccontati attraverso gli occhi dei genitori. Il progetto è frutto di un accordo di collaborazione tra il GAD, il Comune di Cinisello Balsamo, il Distretto Sanitario, la Scuola Snodo, la Caritas Decanale e alcune scuole cittadine.  

2009
Ricorso al TAR di Milano e successivamente al Consiglio di Stato da parte del GAD e delle associazioni Spazio Autismo e Senza Limiti per richiedere la modifica del Regolamento di accesso ai servizi del Comune di Cinisello Balsamo relativamente al corretto riconoscimento del costo delle rette delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi domiciliari a carico delle persone con disabilità. E’ stato chiesto il rispetto del decreto 130/2000 che prevede il riferimento al solo reddito della persona e non anche dei famigliari. Il Consiglio di stato da ragione alle Associazioni, ristabilendo il rispetto di un diritto dei cittadini, richiedendo la redifinizione del Regolamento di accesso ai servizi e la restituzione di quanto versato dagli utenti.

2017
Il GAD sostiene la pubblicizzazione da parte della casa editrice Fabbrica dei segni del Libro “La bambina morbida” scritto da una mamma ed educatrice, socia della associazione. Il libro racconta la storia di Beatrice, la bambina morbida e della sua famiglia, di tutti gli incontri significativi e di tutte le relazioni che si sono create intorno a questa persona con una malattia rara. Il libro viene presentato all’interno dell’iniziativa del Comune di Cinisello Balsamo “Il bello dell’inclusione”.

2018
Attivazione dello “Sportello di accoglienza e ascolto”. Il GAD rende così più organizzata, mirata ed efficace l’azione di sostegno a favore dei cittadini con disabilità, in particolare nella fase di accesso ai servizi socio sanitari, utili a garantire progetti di cura, assistenza e vita a autonoma. L’accesso allo sportello è gratuito e offre anche consulenza legale.

2019
Organizzazione di incontri pubblici di informazione e sensibilizzazione su alcuni temi relativi ai diritti delle persone fragili, in particolare a riguardo delle dimissioni da strutture ospedalieri e della corretta compartecipazione ai costi dei servizi da parte dei famigliari.

2020
Il Gruppo Accoglienza Disabili sostiene la realizzazione della rappresentazione teatrale tratta dal libro “La bambina morbida” a cura del gruppo teatrale “Compagnia del Borgo”.

2021
Il Gad si pone l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e di favorire il loro benessere psicofisico. Dà il via a un nuovo progetto nell’ambito delle Metodologie complementari per offrire alle persone con disabilità percorsi di Musicoterapia, Arteterapia, Yoga della risata, ecc.

Il GAD ha aderito, fin dalla sua prima costituzione, al Tavolo anziani e disabili del Piano di Zona, che coinvolge i comuni di Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano e Bresso. 

Lo Statuto


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    STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

    COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017


    GRUPPO ACCOGLIENZA DISABILI ODV


    Art. 1 - Denominazione e sede

    1. È costituita, l’associazione denominata: “Gruppo accoglienza disabili ODV” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. 
    2. L’acronimo ODV è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta.
    3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Cinisello Balsamo (MI) e la sua durata è illimitata.
    4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

    Art. 2 - Finalità


    L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

    In particolare, intende: 

    • tutelare i diritti delle persone disabili e fragili;
    • promuovere la cultura dell’inclusione;
    • promuovere e favorire l’integrazione delle persone disabili nella società;
    • facilitare il raggiungimento del benessere psicofisico delle persone disabili puntando a un effettivo miglioramento della loro qualità di vita e di quella delle loro famiglie;
    • promuovere il miglioramento dei servizi a favore dei disabili e lo sviluppo di una funzione attiva delle istituzioni pubbliche e private relativamente ai problemi della disabilità.

    Art. 3 - Attività di interesse generale


    1) L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:  a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;


    d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;


    i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;


    p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 


    q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;


    t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;


    u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 


    w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    2) In particolare l’associazione si propone di:

    • realizzare e gestire un centro di ascolto e consulenza, anche legale, per la difesa dei diritti, supportando le persone disabili e/o non autosufficienti e le loro famiglie;
    • coordinare le attività, gli interventi e i servizi di assistenza e supporto che devono essere erogati e garantiti dai diversi enti e istituzioni;
    • organizzare e gestire attività e servizi ludico-ricreativi, musicoterapici, sportivi, artistici e culturali, incluse attività editoriali, e ogni altra attività utile a dare o migliorare il benessere psicofisico delle persone disabili e non e delle loro famiglie;
    • effettuare assistenza domiciliare, servizi di formazione all’autonomia e all’inserimento lavorativo, centri diurni e centri diurni integrati, comunità alloggio e strutture residenziali per disabilità gravi e gravissime;
    • promuovere relazioni e collaborazioni con le istituzioni per facilitare la definizione e l’erogazione di servizi, in particolare di carattere sociosanitario, che rispondano alle necessità delle persone disabili;
    • realizzare corsi, incontri formativi ed informativi su tematiche inerenti l’educazione, l’istruzione, temi sanitari, sociosanitari e sociali;
    • sostenere economicamente delle azioni legali nei confronti di enti ed istituzioni per difendere i diritti dei disabili o non autosufficienti;
    • favorire le relazioni delle persone disabili e fragili con le istituzioni.

    3) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.


    Art. 4 - Attività diverse

    1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

    Art. 5 - Raccolta fondi

    1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

    Art. 6 - Ammissione


    1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

    2. L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

    3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

    4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

    4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto.

    4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

    4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.

    5. L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato. 

    6. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

    7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.


    Art. 7 - Diritti e doveri dei soci


    1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo. 

    2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

    3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

    4. Ciascun associato ha diritto:

    a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

    b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

    c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;

    d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee; 

    e) di recedere in qualsiasi momento.

    Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

    5. Ciascun associato ha il dovere di:

    a) rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;

    b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

    c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’ assemblea.


    Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

    1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
    2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
    3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.
    4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
    5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
    6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

    Art 9 - Attività di volontariato


    1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
    2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

    Art. 10 - Organi sociali


    1) Gli organi dell’associazione sono:

    a) l’Assemblea dei soci;

    b) il consiglio direttivo;

    c) il presidente;

    d) l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

    2) Gli organi sociali, l’organo di controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

    3) Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.


    Art.11 -  Assemblea

    1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci. 
    2. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
    3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
    4. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
    5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
    6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
    7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo 

    Art. 12 - Competenze dell’Assemblea


    1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

    a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

    b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

    c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;

    d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;

    e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

    f) deliberare, quando richiesto, e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

    g) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

    h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

    i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

    2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

    a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

    b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.


    Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea

    1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
    2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
    3. L’Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite mail, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza. 

    Art. 14 - Validità dell’Assemblea e modalità di voto

    1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
    2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. 
    3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
    4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
    5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
    6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
    7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
    8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
    9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
    10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

    Art. 15 - Consiglio direttivo

    1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
    2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
    3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3(tre)  ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
    4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
    5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

    Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo


    1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

    a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea; 

    b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

    c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

    d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

    e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo e il programma di attività entro il mese di dicembre;

    f) fissare l’ammontare della quota sociale annuale;

    g) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;

    h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

    i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

    j) deliberare in merito all’esclusione di soci;

    k) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

    l) eleggere il presidente e il vicepresidente o più vicepresidenti;

    m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

    n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

    o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e collaborazioni professionali, incluso l’inserimento della figura del Direttore generale o Segretario generale e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

    p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;

    q) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri e compensi;

    r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

    s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale. 


    Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

    1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
    2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mail, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
    3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 
    4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
    5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
    6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
    7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo. 

    Art. 18 - Il presidente


    1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

    2. Il presidente:

    - ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

    - da esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

    - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

    - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

    - convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;

    - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

    - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

    3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

    4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.


    Art. 19 - Il segretario

    1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.

    Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale

    1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. 
    2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 
    3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 
    4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
    5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
    6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro. 

    Art. 21 - Libri sociali 


    1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

    a) il libro degli associati;

    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

    d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

    e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.

    2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

    3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

    4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.


    Art. 22 - Risorse economiche


    1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate da:

    a) quote sociali

    b) contributi pubblici;

    c) contributi privati;

    d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

    e) rendite patrimoniali;

    f) rimborsi derivanti da convenzioni;

    g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

    h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;

    i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

    j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

    k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.


    Art. 23 - Scritture contabili


    1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

    Art. 24 - Esercizio sociale

    1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
    2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese di giugno. 
    3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato. 
    4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

    Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

    1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017. 
    2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

    Art. 26 - Assicurazione dei volontari

    1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
    2. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

    Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

    1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

    Art. 28 - Disposizioni finali

    1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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